Un’impresa di costruzione che ha delle pendenze IMU sugli anni pregressi, chiede di compiere lavori per il comune compensando le imposte dovute. E’ possibile far rientrare questa possibilità nel cosiddetto baratto amministrativo, anche alla luce del nuovo codice dei contratti contenuto nel d.lgs. 50/2016?
Baratto amministrativo
L’art. 24,del d.l. n. 133/2014, recante “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, ha introdotto il cosiddetto “baratto amministrativo", ossia la facoltà per i comuni di definire, con apposita delibera, “i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare”
In tempo di crisi economica delle attività e delle famiglie i comuni si trovano ad affrontare richieste mosse dalla buona volontà dei debitori ma completamente difformi rispetto a un sistema normativo fondato sull’indisponibilità dell’obbligazione tributaria. A testimonianza di quello che sta accadendo in questo periodo storico, ci sono due recenti sentenze della Corte dei Conti che si pronunciano, una sul tema della compensazione dei debiti con opere pubbliche, e un’altra sul confine del baratto amministrativo.
Non si può applicare ai debiti pregressi, come in precedenza aveva evidenziato l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci
I giudici contabili dell'Emilia Romagna frenano l'iniziativa: "Serve stretta corrispondenza tra il tipo di lavoro socialmente utile prestato e il tributo da tagliare e inoltre si possono avere benefici sui crediti". E' la prima sentenza di questo tipo mentre progetti simili sono partiti in tutta Italia