Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Controversie sulla restituzione di canoni per installazione di mezzi pubblicitari non dovuti

Controversie sulla restituzione di canoni per installazione di mezzi pubblicitari non dovuti

La recente sentenza del TAR Toscana, sez. I, 20 marzo 2017, n. 438 afferma che rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,  la controversia avente ad oggetto il diniego, opposto da un Comune, restituzione del canone, previsto dall’art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 446, di installazione dei mezzi pubblicitari, asseritamente versato in eccedenza al dovuto nel periodo 2005/2013, costituendo una mera variante dell’imposta comunale sulla pubblicità e conservando, quindi, la qualifica di tributo propria di quest’ultima.

Ad avviso del Tar sussiste quindi la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale annovera tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione tributaria “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.

Il Tar ha escluso possa richiamarsi, a sostegno della propria giurisdizione, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di impugnazione di regolamenti o di deliberazioni comunali di determinazione delle tariffe relative agli impianti pubblicitari, in quanto il ricorso in questione si incentra sulla natura indebita del pregresso pagamento del tributo e sull’obbligo di restituzione da parte del Comune, stante la dedotta illegittimità del canone fissato relativamente al periodo 2005/2013.

LEGGI la SENTENZA del TAR Toscana n. 438/2017

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