Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Da luglio PEC anche per gli atti degli enti locali

Da luglio PEC anche per gli atti degli enti locali

Il Punto di S. Zammarchi

Le misure approvate con il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con legge 1° dicembre 2016, n. 225, contengono novità interessanti, in tema di notifiche, relative agli atti emessi dagli enti locali. L’articolo 7-quater, comma 6, del decreto richiamato, ha infatti riformato l’articolo 60, del D.p.r. n. 600/1973, introducendo la possibilità per i Comuni, di notificare, mediante posta elettronica certificata (pec), i propri atti. La nuova modalità di invio è consentita a decorrere dal 1° luglio prossimo e va segnalato che la procedura è circoscritta “alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato”, escludendo tutti i soggetti non obbligati, ex lege, a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.
La normativa di riferimento, ossia il contenuto del citato articolo 60 del D.p.r. n. 600/1973, è stato innovato con l’inserimento di una deroga alle previsioni di cui all’articolo 149-bis del codice di procedura civile. In effetti, il comma 1, della previsione procedurale, già stabiliva che “se non è fatto espresso divieto di legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”. Tuttavia la disposizione richiamata doveva essere combinata con quanto indicato dall’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 che statuisce: “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”. Le regole in vigore, di fatto, pretendevano, ai sensi del comma 4, del citato art. 149-bis, che l’ufficiale giudiziario redigesse “la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato”.
Da quanto esposto appare con tutta evidenza che, fino al recente intervento, le procedure indicate impedivano agli enti locali di utilizzare un sistema snello e più vantaggioso rispetto a quello già in uso, stante la necessità di avvalersi dell’agente notificatore o, comunque, del messo notificatore, per certificare l’avvenuta notifica, attraverso la compilazione dell’apposita relata di notifica, sottoscritta con firma digitale.

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