Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Danno erariale: il nuovo regolamento europeo sulla privacy ci mette lo zampino

Danno erariale: il nuovo regolamento europeo sulla privacy ci mette lo zampino

Il Punto di S. Zammarchi

L’attività di controllo ed accertamento tributario, oltre a dover reperire un adeguato livello di risorse, ha la finalità di contrastare l’evasione e verificare che il carico fiscale risponda ai criteri di equità e capacità contributiva sanciti dall’art. 3 e art. 53 Cost. Tale gestione, inoltre, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 Cost., senza dimenticare l’esigenza di trasparenza dei procedimenti amministrativi, pur con i limiti stringenti del regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679, GDPR – General Data Protection Regulation), applicato ufficialmente a decorrere dallo scorso 25 maggio.

Nel contesto illustrato, l’assenza di attività accertativa o, comunque, non idonea rispetto alle dimensioni dell’ente, pone in capo al responsabile del servizio l’ipotesi di “danno erariale”, stante l’interesse pubblico costituzionalmente protetto. Come è noto, in ambito di fiscalità locale, il legislatore ha individuato una particolare figura, quella del funzionario responsabile del tributo, a cui sono assegnati i compiti di gestione, nonché la responsabilità del personale e dei provvedimenti che l’ufficio tributi assume nel conseguimento delle proprie finalità. Inoltre, in ambito IUC, rappresenta ex lege l’ente in giudizio.

Le fattispecie di danno erariale sono atipiche, analogamente a quanto previsto per l’illecito civile e la responsabilità derivante dal danno erariale è assai ampia, considerata l’estensione della tutela attribuita alle mansioni del funzionario responsabile, per il ruolo attribuito in rapporto agli obiettivi istituzionali a lui ascritti. Ne consegue che, qualora l’ufficio tributi non proceda a porre in essere le attività di controllo, è senz’altro ravvisabile il danno erariale. A tal fine preme sottolineare che la responsabilità del dirigente preposto può travalicare il danno subito direttamente dall’ente locale, fino a comprendere gli eventuali pregiudizi procurati all’amministrazione in maniera indiretta. Benché questa ipotesi era remota in ambito di gestione dei tributi locali, si potrebbe invece incorrere in responsabilità per danno diretto molto più di frequente di quello che si pensi.

Preme tuttavia segnalare che, con l’applicazione del nuovo regolamento sulla privacy e con le misure da questo previsto, anche il danno indiretto potrebbe ricorrere in misura più frequente, tenuto conto che ora non si parla più di dati sensibili, ma di dati personali: ciò significa che se vengono diffuse o “trattate” in modo errato le informazioni dei soggetti controllati, potrebbe essere richiesto il risarcimento del danno per lesione della riservatezza dei dati personali (ad esempio se si utilizzano dati ridondanti rispetto alla finalità dell’atto).

Le fattispecie di danno erariale diretto possono ravvisarsi, molto banalmente, quando il responsabile del servizio non adotta tutte le misure idonee ad evitare aggravi nelle procedure, sia dal punto di vista della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli uffici, sia in relazione alla mancata riscossione delle somme vantate dall’ente impositore.
Fra le situazioni che possono condurre al riconoscimento del danno erariale si ricorda, ad esempio, la mancata costituzione in giudizio con la soccombenza del Comune o in caso di esborso per condanna alle spese in caso di controversie in cui era evidente l’illegittimità dell’atto.
Altra circostanza che comporta il danno erariale, attiene alla rettifica dell’atto di accertamento con decurtazione delle sanzioni ivi indicate. Come sottolineato dalla giurisprudenza, il funzionario responsabile può eliminare le sanzioni solo ed unicamente nell’ipotesi in cui vi sia una indiscutibile incertezza della norma. Ciò in ragione del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria che regge il diritto tributario.
Ulteriore profilo di danno erariale, come anticipato, è rappresentato dai mancati introiti, originati dall’assenza di controllo da parte degli uffici deputati. A tal fine si segnala la sentenza n. 324/2017, della Corte dei Conti Puglia, con cui è stato configurato danno patrimoniale a carico del Dirigente competente, per non aver tempestivamente adottato i procedimenti idonei al recupero delle somme dovute a titolo di TOSAP. Nel caso di specie, al Dirigente è stata contestata la colpa grave, a causa della conseguente prescrizione intervenuta a seguito dell’inerzia dell’ufficio, benché lo stesso si fosse difeso invocando l’assenza per ferie.
Nella medesima direzione, la Corte dei Conti Abruzzo, con sentenza n. 50/2017, ha affermato che è configurabile il danno erariale quando sussiste una sistematica disattenzione delle attività di controllo della pubblicità abusiva, sia per quanto attiene all’aspetto autorizzatorio, sia per quanto riguarda il perimetro dell’ambito fiscale e sanzionatorio. L’assenza di una programmazione delle verifiche sul territorio comunale genera un pregiudizio patrimoniale per l’ente locale e, conseguentemente, una responsabilità amministrativa. A ciò va aggiunto, a detta dei giudici abruzzesi, che tale comportamento di inerzia determina un impatto negativo sull’ambiente, a causa degli stessi impianti abusivi, collocati senza tenere conto di canoni estetici o vincoli ambientali.
In ambito di danno erariale non va sottovaluto neppure il controllo nei confronti dei soggetti terzi a cui viene affidato il servizio di incasso delle entrate (dagli agenti della riscossione ai soggetti gestori del servizio rifiuti con affidamento anche della riscossione), in quanto, anche in questo caso, occorre verificare e monitorare la bontà dell’azione di riscossione del soggetto affidatario del servizio.

La breve illustrazione di alcune casistiche che generano danno erariale pone subito all’attenzione le criticità che possono emergere se non vengono attivate idonee procedure e misure di controllo e di contrasto all’evasione dei tributi locali. In assenza di verifiche e di avvio della successiva fase di riscossione, poi, il danno erariale è certo e, pertanto, il funzionario responsabile deve assolutamente pretendere risorse umane e informatiche adeguate a tali finalità. Ovviamente, se non è possibile reperire risorse umane interne, occorre verificare la possibilità di gestire il servizio in forma associata con altri comuni o, in alternativa, di ricorrere ad un supporto esterno o, ancora, ad un affidamento ad una ditta con apposita gara ad evidenza pubblica. Nell’ipotesi di utilizzo di soggetti terzi, i servizi richiesti potranno essere finanziati con le risorse derivanti dall’attività di recupero evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *