Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Definizione agevolata: le risposte di Equitalia al forum sulla rottamazione

Definizione agevolata: le risposte di Equitalia al forum sulla rottamazione

Pubblichiamo i quesiti sulla definizione agevolata di cui agli articoli 6 e 6-ter d.l. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1.12.2016, n. 225 a cui ha dato risposta Equitalia al forum sulla rottamazione.

QUESITO 1

La definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. n. 193/2016 ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
Tenuto conto che il D.M. 3.9.1999, n. 321 all’articolo 4 stabilisce che i ruoli trasmessi al CNC tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo, si chiede se i ruoli trasmessi tra il 16 ed il 31 dicembre 2016 potranno essere oggetto di definizione agevolata.

L’effetto giuridico di affidamento del ruolo all’agente della riscossione si produce con la consegna dello stesso ruolo. Pertanto, in considerazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 e dell’art. 4 del DM n. 321/1999, non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i ruoli con data di consegna 10 gennaio 2017.


QUESITO 2

Per superare il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il debitore:
a) è sufficiente che presenti la domanda di definizione agevolata entro il 31.3.2017 ovvero,
b) è necessario attendere la comunicazione dell’agente della riscossione da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, ovvero,
c) è necessario provvedere al pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata?

Con riferimento ai pignoramenti di somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto né proseguire le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a meno che la procedura esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione, ossia: che si sia tenuto l’incanto con esito positivo, sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo abbia reso dichiarazione positiva o sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Ne deriva che – una volta che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione – Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l’azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione.
Ciò premesso, nella procedura di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ove l’azione esecutiva sia già stata iniziata con la notifica dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis dello stesso DPR n. 602/1973, si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate, che non consente di bloccare l’espropriazione.
Pertanto, se prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione l’agente della riscossione ha già effettuato il pignoramento delle somme oggetto della richiesta di verifica di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l’azione esecutiva già avviata proseguirà e gli incassi assegnati ex lege per effetto del pignoramento saranno imputati alle somme dovute dal debitore per effetto della definizione.
L’agente della riscossione non potrà invece effettuare nuovi pignoramenti dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, anche in relazione a richieste di verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 pervenute anteriormente alla stessa dichiarazione, in quanto, in tali casi, l’azione esecutiva non è ancora stata avviata.

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