Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Gli avvisi fiscali sono rottamati - Ufficio Tributi

Gli avvisi fiscali sono rottamati

Fonte: ItaliaOggi

Avvisi di accertamento rottamabili qualora i termini per la proposizione del ricorso siano scaduti il 1° dicembre 2015 (o data antecedente) senza che il contribuente abbia presentato ricorso o abbia definito con il pagamento quanto preteso dall’Agenzia delle entrate. La definizione agevolata dei ruoli (la c.d. rottamazione) sembrerebbe avere effetto anche in relazione agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, purché ovviamente l’affidamento in carico all’agente preposto per la riscossione delle somme pretese con tali atti sia stato effettuato entro il 31/12/2015. Come noto l’art. 6 del dl 193/2016 prevede la facoltà per i contribuenti «relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015» di estinguere il debito pagando le somme dovute a titolo di capitali e interessi oltre che gli aggi di riscossione calcolati sulle sole somme dovute per la definizione. Nessun importo dovrà invece essere versato a titolo di sanzioni e interessi di mora. Con il dl 78/2010 è stata attuata la concentrazione della riscossione nell’accertamento con l’istituzione dei c.d. avvisi di accertamento esecutivi. Prima di tale disciplina la riscossione degli importi pretesi con gli avvisi di accertamento avveniva, salvo il versamento volontario del dovuto da parte del contribuente entro i termini di legge, mediante iscrizione a ruolo. Il contribuente che non pagava entro le prescritte scadenze quanto dovuto si vedeva notificare dall’agente della riscossione la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio. Con l’art. 29 del dl 78/2010 è stato modificato il procedimento di riscossione di quanto preteso con gli avvisi di accertamento. Il comma 1, lett. b del dl 78/2010 dispone infatti che tali atti «divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso». In particolare tale disposizione prevede che «in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo» la riscossione di quanto dovuto con l’avviso di accertamento «è affidato in carico agli agenti della riscossione anche ai fini della riscossione forzata» decorsi «trenta giorni dal temine ultimo per il pagamento». In altri termini qualora il contribuente non versi il dovuto entro i termini per la proposizione del ricorso (ordinariamente 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o 150 giorni in caso di avvio del procedimento di adesione, salvo il ricorrere della sospensione feriale dei termini per la proposizione del ricorso) l’Ufficio, nei 30 giorni successivi a tale data affida all’agente della riscossione il compito di riscuotere il preteso. In tal caso questo «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento», sulla base del titolo esecutivo consistente appunto nell’avviso di accertamento, procede con la riscossione del dovuto. Per uniformare la precedente procedura di riscossione a mezzo ruolo con quella delineata con l’accertamento esecutivo è stato normativamente previsto che «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli [avvisi di accertamento esecutivi] e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione» (art. 29, c. 1 lett. g dl 78/2010). Sulla base del dettato normativo, pertanto parrebbe plausibile che la possibilità di rottamazione agevolata dei «carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione» prevista dall’art. 6 del dl 193/2016 si riferisca anche alle somme pretese con gli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli agenti della riscossione. In questo caso tuttavia per constatare la «rottamabilità» dell’accertamento sarà necessario verificare la data di affidamento all’agente della riscossione del carico pendente atteso che il beneficio riguarda le iscrizioni a ruolo (ovvero l’affidamento in carico per la riscossione) effettuate entro il 31/12/2015. La possibilità di rottamazione dei ruoli è stata evidenziata anche dal numero uno di Equitalia il quale però a titolo cautelativo ha ritenuto auspicabile una precisazione sul punto da parte del legislatore.

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