Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 La compensazione delle entrate locali: l’estensione operabile in applicazione alla previsione dell’ art 23, del d.lgs. n. 472/1997 - Ufficio Tributi

La compensazione delle entrate locali: l’estensione operabile in applicazione alla previsione dell’ art 23, del d.lgs. n. 472/1997

Il Punto di S. Zammarchi

In materia di compensazione dei tributi locali, gli enti impositori che hanno inteso intervenire in tale ambito, si sono in genere riferiti alle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007). Questa previsione, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le modalità con le quali i “contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali”. La previsione enunciata può essere adottata in ragione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, modalità che consente di introdurre/modificare i regolamenti comunali in tema di entrate locali. Tuttavia vale la pena coordinare la disposizione enunciata con la norma disciplinata dall’art. 23, del D.Lgs. n. 472/1997, recante “sospensione dei rimborsi e compensazioni”. Questo precetto si pone a piena tutela dei contribuenti che, benché destinatari della notifica di un avviso di accertamento per violazione alla normativa in ambito di fiscalità locale, possono richiedere la sospensione dell’atto notificato. Ciò può essere concesso quando si è in presenza di crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’ente impositore (per debiti con l’amministrazione finanziaria centrale è applicabile per tutti i crediti vantati con qualsiasi ente della P.A.): la compensazione è però applicabile a condizione che l’atto di accertamento non sia ancora divenuto definitivo.

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