Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Per la riscossione locale largo all'ingiunzione di pagamento - Ufficio Tributi

Per la riscossione locale largo all’ingiunzione di pagamento

di C. Carpenedo

In primo luogo va chiarito che il nuovo decreto legge 193 del 22 ottobre 2016 è scritto per la riscossione nazionale, vale a dire la riscossione dello Stato e di tutti gli enti che per legge sono tenuti a ricorrere al ruolo. Poi c’è la riscossione locale che, da sempre, viene tratta contestualmente alla riscossione nazionale ma con delle disposizioni autonome in quanto non ricompresa nella prima. Così il d. lgs 112/1999 e l’articolo 3 comma 4 del dl 203/2005 che esplicitamente estendevano alla riscossione locale gli strumenti nazionali. Per riscossione locale si intende quella che fa capo agli enti diversi dallo Stato: regioni, province, comuni, consorzi, camere di commercio, ordini ed enti pubblici non statali di vario genere. Non a caso, l’articolo 2 del nuovo decreto legge è intitolato disposizioni in materia di riscossione locale. Tre commi, due dei quali, il primo e il secondo, esclusivamente riferiti ai comuni, da anni caratterizzati dalle regole speciali contenute nel dl 70/2011 e nel dl 203/2005. Il comma 1 si preoccupa di prorogare la riscossione dei comuni spostando, dal 31 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, i termini contenuti nell’articolo 10 comma 2 ter del dl 35/2013. Quest’ultimo agisce sulla lettera gg ter del comma 2 del dl 70/2011, la disposizione che decreta la cessazione delle attività di Equitalia dal mondo dei comuni e delle società dagli stessi partecipate, nonché sui commi 24, 25 e 25 bis, relativi alla proroga dei contratti in essere, rispettivamente, con le società scorporate, gli Agenti Equitalia e tutti gli altri concessionari minori iscritti all’albo. Fissata l’ultima proroga relativa a questi contratti e alla cessazione delle attività Equitalia, si legge al comma 2 che, per le funzioni relative alla riscossione del comma 1 gli enti locali, vale a dire solo i comuni e le sue società in quanto unici attori della fattispecie del comma 1, entro il 1 giugno 2017, possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *