Con la sentenza n. 98 del 3/11/2023 la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ha affermato che il gestore della struttura ricettiva continua ad essere qualificato alla stregua di un agente contabile, anche dopo le modifiche intervenute nel 2020
Imposta di soggiorno
Con la sentenza n. 64 del 25/9/2023 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche ha affermato che persiste la giurisdizione della Corte dei Conti in caso di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive
Con la decisione n. 18018 del 23/6/2023 la Cassazione ha chiarito che il responsabile dell’imposta di soggiorno non è la società che gestisce le prenotazioni degli alberghi (nel caso in questione Booking.com) ma solo il titolare della struttura che incassa l’imposta.
Si chiede se, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, i gestori delle strutture ricettive possono ancora considerarsi agenti contabili (e quindi obbligati a presentare il conto di gestione dell’imposta di soggiorno) e se conseguentemente l’Ufficio Tributi deve curare i relativi adempimenti (parifica del conto di gestione, ecc.).
Con un comunicato del 2 maggio scorso il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che dall’8 maggio 2023 è possibile predisporre e inviare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per l’anno 2022 attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le novità intervenute negli ultimi tre anni sulla disciplina dell’imposta di soggiorno hanno inciso profondamente sull’applicazione del tributo. In particolare, i gestori delle strutture ricettive sono passati da un ruolo ausiliario, limitato allo svolgimento di compiti meramente strumentali all’esazione del tributo, ad un ruolo attivo di responsabili del versamento dell’imposta.
La possibilità per i comuni di continuare a richiedere ai gestori delle strutture ricettive le comunicazioni periodiche è stata recentemente messa in discussione dal Dipartimento delle Finanze.