Vendita giudiziaria di immobile. Applicazione IMU
Il Caso di C. Carpenedo
Un contribuente ha acquistato un’immobile all”asta con decreto di trasferimento del giudice datato 31/5/2016 e relativa trascrizione nei registri immobiliari il 26/7/2016. Il verbale di consegna immobile è successivo di qualche mese ed è datato 16/12/2016. Il contribuente ha trasferito la propria residenza presso l”immobile in data 12/6/2017. Il contribuente sostiene di dover pagare l’IMU dalla data indicata dal verbale di consegna dell’immobile. Si richiede di conoscere le norme sulla decorrenza come soggetto passivo IMU rispetto al decreto di trasferimento del bene e successiva trascrizione in conservatoria.
La soluzione del quesito deve partire dalle norme che disciplinano il presupposto di applicazione dell’IMU abbinate alle regole relative all’esecuzione immobiliare fino al trasferimento del bene. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del dl 201/2011, presupposto di applicazione dell’IMU è il possesso di immobili come definiti dalle disposizioni dell’articolo 5 del d lgs 504/92. La Cassazione con sentenza 25376/2008 ha affermato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, ovvero l’esercizio di un’attività che corrisponde a quello di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed in base al comma 2, art. 1140 del codice civile, si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”.
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