Con la sentenza n. 21490 del 7 luglio 2022 la Cassazione ha ribadito che l’esonero dalla TARI in caso di produzione di rifiuti speciali è condizionata alla presentazione di apposita dichiarazione del contribuente, evidenziando peraltro che la disciplina della TARI si pone in sostanziale continuità regolativa con la disciplina della TARSU.
Tari
Vorremmo sapere se l’area del porto commerciale, nel caso in cui è istituita l’Autorità portuale, è soggetta al pagamento della TARI e quali sono le superfici tassabili.
In occasione delle verifiche effettuare dagli uffici tributi in ambito di tassa sui rifiuti, capita sovente che i contribuenti lamentino l’eccessivo carico del tributo rispetto al rifiuto conferito. In tali casi l’ufficio comunale può trovarsi a dover gestire situazioni di contenzioso perché gli utenti pretendono di beneficare di agevolazioni pur non avendo presentato al Comune alcuna richiesta di riduzione o esenzione dalla tassa.
L’esonero dalla tassa rifiuti per i locali adibiti al culto religioso non scatta automaticamente in caso di locali accatastati in categoria E/7 (“edifici destinati al culto”) ma solo se negli stessi viene effettivamente esercitato il culto, con obbligo dichiarativo a carico della comunità religiosa.
La detassazione dalla tassa sui rifiuti delle superfici dove si producono rifiuti speciale è una questione che continua ad alimentare contenzioso fra contribuenti ed enti impositori, a causa dei contrasti fra gli uffici tributi dei Comuni e le utenze non domestiche, soprattutto quando queste svolgono attività industriali, ma anche artigianali.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/5/2022 il decreto-legge n. 50 del 17/5/2022 (c.d. decreto “Aiuti”), che risolve il problema del termine entro il quale i Comuni devono approvare i regolamenti e le tariffe TARI, previa validazione o presa d’atto del piano finanziario relativo al servizio rifiuti, fissandolo al termine previsto per l’adozione del bilancio di previsione, cioè entro il 31 maggio 2022.
La Cassazione evidenzia preliminarmente che l'attività di affittacamere presenta natura analoga a quella alberghiera, seppur si differenzi per le dimensioni più modeste: essa, infatti, richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.