Con la sentenza n. 17812 del 29/12/2022 il TAR Lazio ha affermato che la tariffa del canone unico patrimoniale può essere parametrata alla sola superficie del mezzo pubblicitario, a prescindere dalla zona di collocazione e dalla tipologia dello stesso, accogliendo il ricorso proposto da una società che opera nel settore della pubblicità esterna.
Canone unico patrimoniale
Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro, deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica.
E’ illegittimo il regolamento che disciplina il nuovo canone unico patrimoniale nella parte in cui consente che le autorizzazioni per lo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi di cantieri installati su beni di proprietà comunale possano essere rilasciate senza il previo esperimento di una procedura di selezione comparativa tra gli operatori interessati.