Qualsiasi intervento dell’impresa appaltatrice su aree o spazi di proprietà dell’ente locale ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l’esecuzione dell’appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege
Cosap
Con la sentenza n. 3229 del 9/4/2024 il Consiglio di Stato ha affermato che il canone concessorio stradale ex art. 27 del d.lgs. n. 285/92 può coesistere con la Tosap (o il Cosap), trattandosi di prelievi con presupposti diversi
Il TAR Firenze con la sentenza n. 224 del 26/02/2024 ha dichiarato l’illegittimità di un regolamento comunale Cosap che aveva adottato per le stazioni radio di telefonia mobile un criterio presuntivo di determinazione forfettaria del canone
Con la decisione n. 32416 del 22/11/2023 la Cassazione ha affermato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è applicabile anche alle griglie o intercapedini a servizio degli edifici
Con la sentenza n. 85 del 5/6/2023 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha affermato che è irragionevole e sproporzionato un elevato coefficiente di determinazione del canone per gli impianti di telefonica mobile.
Con la decisione n. 9880 del 13/4/2023 la Cassazione ha affermato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), prelievo sostitutivo del Tosap, è soggetto al termine di prescrizione decennale e non a quello breve quinquennale.
Con la sentenza n. 7210 del 10/3/2023 la Cassazione ha affermato che il canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) è applicabile anche per le occupazioni di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge anche se poi su dette aree sono successivamente apposte delle griglie.