Decadenza per causa a questi non imputabile: l’istituto indicato è applicabile anche per la decadenza che afferisce sia alle attività processuali da svolgersi nell’ambito di un giudizio già incardinato
Processo tributario
Con la sentenza n. 8840 del 25/5/2023 il TAR Lazio ha affermato che la delibera comunale che approva le aliquote IMU in ritardo rispetto al termine previsto per l’adozione del bilancio è considerarsi inefficaci per l’anno in corso e quindi applicabile solo a partire dall’anno successivo.
A decorrere dal 1° luglio 2019 è diventato obbligatorio il Processo Tributario Telematico (PTT) per la notifica dei ricorsi e degli appelli, in ragione della specifica previsione normativa dettata dall’articolo 16, del D. L. 23 ottobre 2018.
La Riforma è costituita da un corpus di 8 articoli, destinati, soprattutto alle liti con l’Agenzia delle Entrate, ma anche alle controversie degli altri enti impositori, con disposizioni aventi un impatto rilevante anche per il contenzioso tipico della fiscalità locale.
Interessante ordinanza della Cassazione, sull’importanza della perizia di parte nel processo tributario nel quale esiste un maggiore spazio per le prove atipiche.
Il tema relativo alla rappresentanza in giudizio del Comune, in ambito di controversie relative ai tributi locali, non è argomento scontato perché le previsioni indicate dallo statuto o dal regolamento dell’ente devono essere coordinate con quelle delle specifiche disposizioni in materia
Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che dal 15 luglio 2017 con l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni delle Marche, Valle d’Aosta, province di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.