Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Imu, la prima casa può «raddoppiare» - Ufficio Tributi

Imu, la prima casa può «raddoppiare»

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ultimi chiarimenti sulla mini Imu a due giorni dalla scadenza: il ministero dell’Economia ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte su quesiti che riguardano soprattutto le abitazioni assimilate alla principale (e che quindi pagano la mini Imu se ricorrono le condizioni) e la maggiorazione Tares (si vedano Il Sole 24 Ore di ieri e la grafica qui a fianco).

Le prime faq si riferiscono infatti all’assimilazione di determinate categorie di immobili all’abitazione principale, che vanno quindi trattate come tali anche ai fini della mini Imu e versano l’imposta in caso di aumento dell’aliquota da parte del comune. Il primo riguarda il proprietario di un’abitazione principale che concede alcune stanze in locazione a studenti. Il ministero risponde che l’esenzione spetta, evidenziando che l’abitazione principale, anche se parzialmente locata, non perde tale destinazione e quindi beneficia dell’esonero totale. Ma, se il comune ha alzato nel 2013 l’aliquota sopra il 4 per mille, pagherà la mini Imu.

Il secondo quesito riguarda gli alloggi di housing sociale, definiti dal decreto Infrastrutture del 22 aprile 2008 e destinati alle fasce di popolazione svantaggiate, che dal 1° gennaio 2014 vengono assimilati all’abitazione principale. Si tratta di fattispecie non coincidenti con gli alloggi assegnati dagli Iacp o enti simili (Ater, Aler, eccetera), ai quali resta invece applicabile la sola detrazione di 200 euro se non rientranti nel Dm del 2008.

Il terzo caso, quello più controverso, è relativo alla nozione di abitazione principale con riferimento al collegamento tra il soggetto passivo e il suo nucleo familiare. L’articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011 prevede, tra l’altro, che l’abitazione principale è quella dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non dovrebbe quindi scattare l’esenzione per l’abitazione principale (e la mini Imu) quando manca, sotto lo stesso tetto, la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare. In realtà questa parte della norma non è del tutto chiara, anche perché non contiene alcuna definizione di nucleo familiare, e presta il fianco a diverse interpretazioni: da una parte quella più rigorosa, di matrice giurisprudenziale (Cassazione 14389/2010), che attribuisce rilevanza decisiva alla convivenza familiare; dall’altra quella meno formalistica, che configura l’abitazione principale anche se il nucleo familiare risiede in immobili ubicati in Comuni diversi.

Il ministero si era già schierato a favore del secondo orientamento, ritenendo che lo sdoppiamento della residenza fosse giustificabile per esempio da esigenze lavorative (circolare 3/DF/2012). Sulla stessa linea interpretativa si pone ora il ministero con le faq pubblicate l’altro ieri, ritenendo non più utilizzabile il criterio interpretativo tracciato dalla Cassazione in quanto la norma tributaria dispone chiaramente in materia. La risposta non è, però, del tutto convincente in primo luogo perché il caso non è espressamente contemplato dalla norma, che anzi sul punto presenta un’evidente lacuna. Inoltre, a ben vedere, la ratio della norma è quella di arginare il fenomeno elusivo determinato dalle doppie residenze acquisite dai coniugi in immobili diversi al solo fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, sconfinando così in un vero e proprio abuso del diritto. Peraltro la disposizione sull’Imu attribuisce comunque rilevanza alla convivenza familiare ed è un elemento che non può essere sottovalutato dal punto di vista interpretativo.

Pertanto, in caso di sdoppiamento della residenza da parte dei coniugi in Comuni diversi, non dovrebbe sussistere il diritto all’agevolazione per nessuno dei due immobili, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili, prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune. La questione è difficilmente risolvibile in via interpretativa e andrebbe invece chiarita dal legislatore.

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