Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 I conti si fanno con le vecchie rendite - Ufficio Tributi

I conti si fanno con le vecchie rendite

Fonte: Il Sole 24 Ore

La rendita catastale aggiornata nel corso del 2013 ha efficacia solamente a partire dal 2014 e non può essere utilizzata per effettuare il calcolo del pagamento della mini Imu. Lo ha chiarito il ministero dell’Economia e delle finanze rispondendo ad alcune domande poste da operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi. Le risposte sono state pubblicate nella serata di ieri.

L’interpretazione ministeriale appare in linea a quanto già affermato dal Sole 24 Ore in risposta ai diversi quesiti pervenuti al Forum On Line sulla Mini Imu.

La questione è molto avvertita nel caso del Comune di Roma, che nel 2013 ha sottoposto a revisione catastale diverse zone della città. Le nuove rendite sono state notificate ai contribuenti negli ultimi mesi dello scorso anno e questo ha fatto sorgere il dubbio su come calcolare la mini Imu, cioè se andasse utilizzata la nuova rendita catastale attribuita dal Comune oppure quella vecchia.

Sul punto il ministero si limita a richiamare la regola generale prevista dalla normativa Imu, che impone di fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (si veda l’articolo 13, comma 4 del Dl 201/2011). Pertanto le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo.

Entrando nel merito delle diverse fattispecie normative, che non sono state esaminate dal ministero, deve affermarsi che tale regola si applica anche nel caso di attivazione della procedura di revisione delle microzone, disposta ai sensi del comma 335 della legge 311/2004 (come quella effettuata dal Comune di Roma), dato che si è in presenza di una nuova valutazione da parte dell’agenzia del Territorio. Lo stesso va detto nel caso di attivazione della procedura prevista dall’articolo 3 comma 58 della legge 662/96 (classamento incongruo): l’atto di attribuzione della nuova rendita diverrà efficace dall’anno successivo a quello della notifica.

L’unica eccezione è prevista in caso di attivazione della procedura prevista dal comma 336 della legge 311/2004, in presenza di immobili mai denunciati in catasto o di variazioni omesse. La nuova rendita, sia essa attribuita d’ufficio o auto-determinata dal contribuente, produce effetto fiscale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello indicato nella richiesta notificata dal Comune (quando si hanno elementi certi sulla data di omessa denuncia catastale) oppure dal 1° gennaio dell’anno in cui la richiesta viene notificata (comma 337 della legge 311/2004).

Tra le altre risposte fornite dal ministero, si segnala quella che conferma l’impossibilità di sanzionare il contribuente che non riceve in tempo utile il modello precompilato per il versamento della maggiorazione Tares, che è previsto entro il prossimo 24 gennaio. Ciò in quanto il contribuente non può rispondere dei ritardi e delle omissioni che dipendono solo dall’amministrazione. Il principio è stabilito dall’articolo 10 della legge 212/2000.

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