Imposta di sbarco
È illegittima la norma del regolamento comunale che prevede il pagamento dell’imposta di sbarco anche a carico di coloro che utilizzano vettori pubblici o privati o comunque ad altri soggetti diversi dalle compagnie di navigazione.
Il tributo, infatti, è dovuto solo da coloro che, a norma dell’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, utilizzano le “ compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea”.
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