L’esenzione IMU e TASI per le scuole paritarie

Sta suscitando clamore la recente sentenza della Cassazione n. 14225/2015 che ha negato l’esenzione ICI alle scuole paritarie gestite da un istituto religioso. La pronuncia apre una voragine su un terreno già molto fragile che sembrava ricomporsi col decreto  ministeriale 200/2012, attuazione dell’art. 91-bis del d.l. n. 1/2012. Una delle questioni più spinose attiene alla dimostrazione del carattere non commerciale di tutte quelle attività che non sono svolte in forma gratuita, bensì prevedono il pagamento di un prezzo, che possiamo chiamare contributo o tariffa, ma che di fondo non mutano la circostanza che non sono rese in forma gratuita. Come noto, il d.m. n. 200/2012 delinea una serie di fattispecie dove si ammette il pagamento di un prezzo, purchè si tratti di importi simbolici in grado di coprire solo una frazione del costo del servizio. Ma proprio la Cassazione, nel richiamare l’evoluzione giuridica avvenuta sul tema, compreso il d.l. n. 1/2012, chiarisce che in nessun modo si può riconoscere l’esenzione in presenza di pagamento del servizio. Ai fini dell’industrialità dell’attività svolta (art. 2195, comma 1, cod. civ.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a per- ,. seguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente» (Cass. n. 16612 del 2008). Una dichiarazione di vasta portata che coinvolge tutta la nuova riforma sull’esenzione IMU e Tasi sulla quale già si parla di revisione.

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