Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 TARSU: tributo dovuto in misura ridotta - Ufficio Tributi

TARSU: tributo dovuto in misura ridotta

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA 10/6/2015, n. 12035

Nell’ambito di una controversia relativa ala mancata fruizione del servizio, la Cassazione ribadisce che la tassa rifiuti e’ dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, al verificarsi della sola detenzione dei locali (v. Sez. 5 n. 16459-04, nonche’, per i casi di utilizzo saltuario, Sez. 5 n. 9633-12 e n. 18316-04). Questo perche’ il presupposto impositivo del tributo si identifica con l’istituzione del servizio, non con la materiale fruizione. Anche se un indirizzo meno recente, sorto nel vigore delle norme anteriori al sistema tariffario, ha pure precisato (v. Sez. 1A n. 955-87) che deve pero’ sempre sussistere la possibilita’ dell’utilizzazione del servizio da parte dell’utente, una simile ulteriore affermazione puo’ essere condivisa solo in astratto, nel senso che l’istituzione del servizio e’ la condizione che consente di individuare i suoi potenziali utenti. Essa – come esattamente precisato da Sez. 5A n. 21508-05 – non puo’ essere spinta sino a far ritenere che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa e’ dovuta solo se il servizio sia stato esercitato in modo regolare cosi’ da consentire al singolo di utente di usufruirne pienamente. Va sempre tenuto conto della ragione istitutiva del prelievo, che e’ quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettivita’ piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. La tassa si basa cioe’ sul vincolo del gettito al costo globale del servizio e rileva nel senso della sostanziale non commutativita’ del tributo. I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono conferenti al concreto utilizzo da parte di ciascun utente, tanto che si basano su indici presuntivi. Per cui, nelle date condizioni presupposte dalla norma, sarebbe del tutto asistematico pretendere di condizionare il pagamento al rilievo di concrete condizioni di fruibilita’. Le quali, per loro natura, oltre a essere di difficile identificazione, mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.

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