I fabbricati “collabenti”, cioè diroccati, classificati nella categoria catastale F/2, non sono assoggettabili ad IMU, anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nella legge 160/2019
Imu
Con la sentenza n. 5426 del 2/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha affermato che gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali, se non viene dimostrato il possesso dei requisiti
Gli enti non destinatari di acconto e che non abbiano subito tale perdita di gettito sono esonerati dal produrre la certificazione. Per i Comuni cui è stato attribuito l’acconto (indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 15 ottobre 2021) sono comunque tenuti all’adempimento anche nell’eventualità di perdita di gettito nulla.
Con la decisione n. 31478 del 13/11/2023 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui il valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ora IMU) deve essere tassativamente ricavato dai parametri legali
L’esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali che esercitano le attività individuate dal D.M. 200/2012 continua a costituire una spina nel fianco delle attività di verifica degli uffici tributi, in ragione di pronunce dei giudici di merito che, ancora di frequente, non si allineano a quanto richiesto dalla Comunità europea ed all’orientamento ormai uniforme della Corte di Cassazione
Viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF
Con la decisione n. 30158 del 30/10/2023 la Cassazione ha affermato che il valore delle aree edificabili va determinato esclusivamente in base ai parametri stabiliti dalla legge, per cui il giudice tributario non può ridurre il valore delle aree senza giustificazione e senza distinzione tra aree solo astrattamente edificabili e quelle effettivamente edificabili