Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Emendabilità retroattiva della dichiarazione tassa rifiuti - Ufficio Tributi

Emendabilità retroattiva della dichiarazione tassa rifiuti

La Corte di Cassazione si pronuncia su un tema spinoso, costituito dalla possibilità per il contribuente di correggere errori, anche di superficie, contenuti in una dichiarazione presentata in passato.

Secondo la Cassazione costituisce principio ormai consolidato che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, è una mera esternazione di scienza o di giudizio ed è quindi emendabile e ritrattabile (cfr Cass. n. 6609 del 23/03/2011).

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L’emendabilità, da parte del contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni (o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale), deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell’obbligazione tributaria – inserendosi nell’ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione -, ed alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione (i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo), nonché del principio – esistente ancor prima dell’espresso riconoscimento contenuto nella L. n. 212 del 2000, art. 10, – della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 11192 del 10/05/2013). Data la ritenuta natura tributaria della TIA 1, non si ravvisano ragioni per le quali non possa ritenersi emendabile la dichiarazione resa dal contribuente, al pari delle altre entrate tributarie dello Stato e degli enti locali (in materia di lei si veda Cass. n. 2926 del 10/02/2010), salvo contraria previsione esplicita. E va inoltre considerato che la Corte di legittimità ( Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016 ) ha affermato il principio secondo cui, ferma restando la possibilità di emendare errori od omissioni, il contribuente può, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

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