Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Esenzione IMU fabbricati merce. Decorrenza

Esenzione IMU fabbricati merce. Decorrenza

Il Caso di C. Carpenedo

Un contribuente chiede rimborso IMU per le annualità 2012 – 2013 per immobili merce. Nella richiesta dice che a decorrere dall’anno 2014 sono esenti dall”imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall”impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che per le annualità precedenti al 2014, la Commissione Tributaria di Torino con sentenza nr.155/4/2017 ha stabilito che tale esenzione ha carattere retroattivo autorizzandone il rimborso. Come ci si deve comportare?

Con l’istituzione dell’IMU i fabbricati merce rientrano a pieno titolo nell’imposizione con una norma di favore che dava la possibilità ai comuni di ridurre l’aliquota fino allo 0,38. Il dl 1/2012 all’articolo 56 introdusse il comma 9 bis, che prevedeva la possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice non locati, finché permane la destinazione e fino ad un massimo di 3 anni dall’ultimazione lavori. Nel corso del 2013, si concretizza la totale esenzione dall’imposta con l’intervento del dl 102/2013 che ne dispone l’esenzione per la seconda rata e riscrive il suddetto comma “9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

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