Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 IMU: beneficio per l'abitazione principale

IMU: beneficio per l’abitazione principale

Il Caso di C. Carpenedo

Due contribuenti, marito e moglie, proprietari ciascuno di una abitazione al 100% ubicate nel medesimo comune,  ma residenti l’uno nella casa dell’altro, invocano l’applicazione del beneficio per l’abitazione principale richiamando la circolare ministeriale 3/DF/2012 che consente ai coniugi di scegliere una delle unità immobiliari a cui riconoscere il beneficio, quando insistenti nello stesso comune. Come va interpretata l’indicazione ministeriale?

L’abitazione principale esente ai fini IMU e TASI resta definita dal comma 2 dell’articolo 13 del DL 201/2011 secondo cui  Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La norma pretende la presenza contemporanea di tutti questi requisiti in capo al soggetto passivo. E’ lo stesso titolare del diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione (il cosiddetto possessore qualificato) che deve risiedere e dimorare nell’abitazione unitamente al suo nucleo familiare. La fattispecie è oggetto di interpretazione non ancora univoca in merito alla definizione di nucleo familiare. Resta in ogni caso confermata la finalità del legislatore di impedire applicazioni elusive delle norme fiscali mediante residenze fittizie o il riconoscimento di più benefici fiscali.
La residenza è definita dal codice civile come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo. Concorre ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. 5 febbraio 1985, n. 791).

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