Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Il diritto di abitazione nel “nuovo” comodato ed esenzione TASI

Il Punto di S. Zammarchi – Il diritto di abitazione nel “nuovo” comodato e nell’esenzione TASI

Dopo la scadenza dell’acconto IMU/ TASI dello scorso 16 giugno, i Comuni stanno verificando i propri introiti, calcolati secondo le nuove regole dettate dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), introdotte a decorrere dal 1° gennaio. Come da più parti era stato previsto, gli enti locali stanno registrando riduzioni di gettito ben oltre le stime elaborate dal MEF, con l’aggravante che i minori incassi generati dalle nuove agevolazioni, sono compensati solo in parte, in quanto lo Stato, a ristoro delle inferiori entrate percepite, ha messo a disposizione solo contributi e non trasferimenti a copertura del mancato gettito.
Fra le diverse agevolazioni preme qui esaminare la riduzione del 50% a favore delle unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado. Come è noto, per poter beneficiare dell’agevolazione occorre, oltre ad essere in presenza di un contratto di comodato registrato, che il comodante possieda un solo immobile ad uso residenziale (concesso in comodato) e, contestualmente, che risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile in uso al parente. Oltre a questa unità abitativa, il soggetto passivo può possedere un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché non accatastato in categoria di lusso.
Ma cosa succede quando il contribuente è proprietario, in quota parte, anche di un’unità abitativa utilizzata da un genitore in qualità di coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 del codice civile?
Occorre innanzitutto rammentare che il coniuge superstite, quale titolare del diritto di abitazione, è l’unico soggetto passivo ai fini IMU/ TASI, al pari dell’usufruttuario, a prescindere dalle reali quote di possesso riferite all’immobile. Il diritto di abitazione, sancito dal richiamato articolo 540, al secondo comma, prevede il godimento a favore del solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, ndr) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa destinata a residenza coniugale e dei diritti di uso sui mobili in essa contenuta, se di proprietà del de cujus o comuni.

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I tributi locali nel 2016

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La fiscalità locale è stata interessata da due importanti eventi normativi: la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge di stabilità per il 2016 ed i decreti legislativi n.ri. 156, 158 e 159 del 24 settembre 2015 di attuazione della delega fiscale (approvata con L. 23 del 11/03/2014).

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