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imposta di soggiorno

 TAR Puglia, Lecce, sez. II – Sentenza 30 aprile 2012, n. 736

1. L’obbligo di consultazione preventiva imposto ai comuni ai fini della istituzione e regolamentazione della imposta di soggiorno concerne in via esclusiva “le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive” e non anche le associazioni di consumatori. L’art. 101 del Codice del consumo concerne la erogazione dei “servizi pubblici” ed impone che gli standard qualitativi relativi alla gestione del servizio siano predeterminati e resi pubblici con mezzi adeguati, che sia garantita la partecipazione dei rappresentanti degli utenti alla determinazione dei predetti standard ed, infine, che per alcuni servizi venga imposta al gestore l’adozione di apposite “carte dei servizi”. In realtà, il regolamento impugnato non ha nulla a che vedere con la gestione dei servizi pubblici, in quanto concerne l’imposta di soggiorno istituita dal Comune, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011 n.23.

2. È legittima la deliberazione con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno e, contestualmente, approvato il relativo regolamento, dichiarata dall’organo consiliare, con autonoma votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Legittimamente, quindi, la decorrenza della efficacia del provvedimento deliberativo approvato è stata disancorata dalla pubblicazione del provvedimento medesimo dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio dell’ente.

3. È legittimo il regolamento relativo alla istituzione dell’imposta di soggiorno approvato in data 28 giugno 2011 (nella stessa seduta in cui l’organo consiliare ha proceduto alla approvazione del bilancio di previsione 2011) ed è entrato in vigore a far data dal 4 luglio 2011, considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2011 è stato dapprima differito al 31 marzo 2011, con d.m. del 17 dicembre 2010, e, successivamente, ulteriormente differito al 30 giugno 2011, con d.m. 16 marzo 2011. Ben poteva, dunque, il Comune far decorrere dal 4 luglio 2011 l’efficacia delle disposizioni regolamentari approvate con deliberazione consiliare del 28 giugno 2011, non essendo ancora scaduto, alla data di approvazione del predetto regolamento, il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2011.

4. È legittima la deliberazione con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno e, contestualmente, approvato il relativo regolamento, nel caso in cui il comune abbia disposto l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche per l’esercizio in corso, senza neppure attendere il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal secondo comma dell’art. 3 della l. n. 212/2000, considerato che l’art. 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente, nello stabilire che le modifiche introdotte in corso di esercizio si applicano solo a partire del periodo di imposta successivo, si riferisce in via esclusiva ai “tributi periodici”, cioè a quelli per i quali il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, nel novero di questi non rientra l’imposta di soggiorno, in quanto con il pagamento dell’imposta il contribuente è esonerato da ogni altro adempimento. 5. Deve ritenersi rispettato il vincolo di destinazione al gettito della imposta di soggiorno, imposto dall’art. 4, comma 1°, del d.lgs. n. 23/2011, nel caso in cui gli interventi finanziati dal Comune con gli introiti del nuovo tributo abbiano una evidente, anche se indiretta, funzione di promozione del turismo locale. Il fatto, poi, che il bilancio di previsione 2011 approvato dal Comune non presenti un incremento delle previsioni di spesa in materia di turismo rispetto al precedente esercizio finanziario si presenta del tutto privo di rilevanza giuridica. Il legislatore non impone, infatti, che il gettito derivante dal nuovo tributo venga destinato a “nuove spese”, ma impone solo che esso venga utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo. Del resto, ove il legislatore non avesse loro attribuito la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno, i Comuni, a fronte di una riduzione dei trasferimenti erariali, sarebbero stati costretti a ridurre il livello qualitativo e quantitativo degli interventi nel settore della promozione turistica, della manutenzione del territorio e dei servizi pubblici locali ovvero, in alternativa, ad incrementare le aliquote di tributi già istituiti (addizionale comunale IRPEF., ICI o IMU, TARSU, ecc.). All’istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde dunque necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, in quanto, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione imposto dal legislatore, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio.

6. È legittimo il regolamento relativo alla istituzione dell’imposta di soggiorno nella parte in cui stabilisce tre differenti importi dell’imposta di soggiorno, determinandola, in relazione alla categoria della struttura ricettiva, in euro 2.00, euro 1.50 ed euro 1.00 per ogni pernottamento, disponendo, al contempo, che “l’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive”, considerato che non è manifestamente illogico o irrazionale rapportare l’entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto, ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato. Risulta, quindi, rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l’entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva.

Fonte: Gazzetta degli Enti locali

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