Notifica a società in liquidazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19351/2016, afferma che, per effetto dell’art.145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2 l. n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società.
Ordinanza Corte di Cassazione Civile 29/9/2016 n. 19351
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