Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Notifica avvisi di accertamento TARSU

Notifica avvisi di accertamento TARSU

Il Caso di C. Carpenedo

A fine anno il Comune ha notificato degli avvisi di accertamento TARSU mediante posta utilizzando la procedura della legge 890/82. La consegna alla posta è avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Il contribuente eccepisce la decadenza del termine in quanto ha ricevuto l’avviso a gennaio dell’anno successivo, così maturando la decadenza sull’anno oggetto di accertamento (2011). L’avviso è valido?

La questione posta va ricondotta al principio della scissione della notifica, frutto di una importante elaborazione della Corte costituzionale. L’art. 149 c.p.c. consente, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, di eseguire la notificazione degli atti giudiziari anche a mezzo del servizio postale. La disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890, norma estesa anche agli atti amministrativi della pubblica amministrazione per effetto degli articoli 12 e 14 ivi indicati.
Con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema delle conseguenze derivanti dal momento di perfezionamento della notifica ai danni del notificante, dichiarando l’art.149 c.p.c. e l’art. 4 comma 3 L.890/1982 costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l’atto è ricevuto al destinatario dall’organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l’atto al suddetto organo.
Il nuovo principio sancisce che  gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell’atto si produrranno con riferimento alla data in cui l’atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario. Il principio della Corte mira a tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo notificante.
Aggiunge la Corte che si tratta di un principio che trova applicazione in tutti i casi in cui le operazioni di notifica sono demandate a un soggetto terzo. La stessa sentenza n. 477/02 precisa che il meccanismo della scissione soggettiva “…per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione”.

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