Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Sanzione pecuniaria Iva, pari all'importo del tributo - Ufficio Tributi

Sanzione pecuniaria Iva, pari all’importo del tributo

Fonte: Italia Oggi

La sanzione pecuniaria Iva può essere dello stesso importo dell’imposta dovuta. Da ciò deriva che la sentenza che non esamina tale questione pregiudiziale da inviare alla Corte di giustizia non può essere revocata.

È quanto si evince dall’ordinanza n. 14685 depositata oggi dalla Corte di cassazione.

È il caso di una società alla quale era stata applicata una sanzione pecuniaria Iva pari all’importo del debito con l’amministrazione finanziaria. Nel ricorso alla Suprema corte, dopo la doppia bocciatura in sede di merito, la contribuente aveva presentato ricorso a Piazza Cavour sollevando una questione pregiudiziale secondo cui la sanzione Iva, in conformità alla giurisprudenza europea non poteva superare la misura del tributo.

I giudici di legittimità non avevano risposto sul punto, tanto che la difesa ha chiesto la revocazione della sentenza per errore di fatto.

Ma tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Richiamando la decisione delle sezioni unite del Palazzaccio, la numero 26126 del 2010, il Collegio ha ricordato: «E sempre le sezioni unite, con la sentenza dinanzi indicata, hanno escluso, così fornendo utili elementi per la soluzione del dubbio di compatibilità comunitaria avanzato in memoria dalla società, che l’obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria dello stesso importo dell’imposta dovuta costituisca un mezzo sproporzionato».

Infatti, per la Cassazione, non si è trattato affatto di un errore di fatto legittimante la revocazione della sentenza quanto piuttosto di un errore di giudizio rispetto alle decisioni della Corte di giustizia.

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