Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tariffa igiene, Iva in bilico - Ufficio Tributi

Tariffa igiene, Iva in bilico

Fonte: ItaliaOggi

L’esclusione dell’Iva per la tariffa di igiene ambientale (detta anche Tia1 o Tia Ronchi) resta condizionata dagli effetti finanziari. E le cessioni di beni effettuate all’interno dei duty free shop non possono qualificarsi «esportazioni» e, quindi, non sono idonee alla costituzione del plafond. Questi, in pillole, i contenuti delle due risposte fornite dal viceministro dell’economia e delle finanze, Luigi Casero, alle interrogazioni dei parlamentari Brugnerotto, Ruocco e altri (Q.T. n. 5-09697 e 5-09750), sul tema della tariffa ambientale (Tia1) e della costituzione del plafond, per effetto delle cessioni di beni in territorio extradoganale. Tia1. La prima versione della tariffa di igiene ambientale, detta anche Tia1 o Tia Ronchi, dal nome del provvedimento che l’ha istituita (il dlgs 22/1997), avrebbe dovuto sostituire progressivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), di cui al dlgs 507/1993; quest’ultima restava comunque applicabile per un periodo transitorio, durato a lungo grazie a numerose proroghe. Di conseguenza, alcuni comuni italiani si sono adeguati all’introduzione della Tia, disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti, mentre altri hanno continuato ad applicare la citata tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sino alla fine del periodo transitorio; si evidenzia, peraltro, che nel frattempo, è stata introdotta una nuova «Tia ambiente» o «Tia2», di cui al dlgs 156/2006. Posta la detta evoluzione del tributo, nell’interrogazione parlamentare è stato evidenziato che, tuttora, talune aziende di gestione dei rifiuti continuano ad applicare l’Iva, non tenendo conto del fatto che il tributo non è applicabile per l’assenza del rapporto sinallagmatico della prestazione e della conclamata qualificazione della tassa, da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 238/2009. L’amministrazione finanziaria, però, stante la nutrita presenza di contenziosi in materia, si riserva di indicare una soluzione idonea a contemperare le doglianze dei cittadini e le esigenze di cassa degli enti. Duty free. È noto che si considera «esportatore abituale» colui che, nell’anno solare precedente, ha registrato un ammontare di corrispettivi derivanti da operazioni con l’estero (esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del volume d’affari, ma senza tenere conto di talune cessioni. Il plafond si determina in relazione alle operazioni registrate, e non fatte, e lo stesso può essere utilizzato per tutti gli acquisti di beni e servizi, nonché per le importazioni di beni, con la sola esclusione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, oltre che dei beni e/o servizi a Iva indetraibile. Fissati i caratteri generali, è stato evidenziato che la direttiva Iva (112/2006/Ce) ha previsto (artt. 157 e 158) l’esenzione delle cessioni di beni vincolati, nel loro territorio, a un regime di deposito diverso da quello doganale e che i documenti di prassi (circ. 179/D/2000, in particolare) hanno confermato che la merce introdotta nei duty free acquista lo status di «prodotti allo stato estero», con la conseguenza che questi ultimi non possono essere qualificati territori extra doganali, come individuati dal codice doganale europeo (regolamento Ue 952/2013). Inoltre, la Cassazione (sentenze nn. 21986 e 21988 del 2013) ha affermato che nelle cessioni dei duty free manca il requisito essenziale per definire «esportazione» la cessione dei beni dagli stessi trattati (consegna o spedizione al di fuori del territorio), con la conseguenza che non è possibile qualificare tali le cessioni effettuate all’interno di questi negozi, sebbene nei confronti dei passeggeri con destinazione al di fuori del territorio comunitario.

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