Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Aree fabbricabili: il valore ai fini ICI (e IMU ) va dichiarato

Aree fabbricabili: il valore ai fini ICI (e IMU ) va dichiarato

Il Punto di S. Zammarchi

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 24713 dello scorso 2 dicembre 2016, ha confermato il precedente orientamento in materia di obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I./ IMU, per specifiche fattispecie, non rilevabili dall’ente impositore. Con tale intervento, i giudici di piazza Cavour hanno asserito che, in presenza di variazione dei dati o degli elementi già dichiarati, il soggetto passivo ha l’obbligo di presentare la dichiarazione con cui denunciare tali informazioni, in ragione delle quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta,. Pertanto, il contribuente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta (o altro termine in vigenza di ICI), deve inviare al Comune, dove sono ubicati gli immobili di sua proprietà, l’apposito modello approvato con decreto ministeriale. Benché, a partire dall’anno 2008, sia stato eliminato, ad opera dell’articolo 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248), l’obbligo di presentare la dichiarazione, questo adempimento permane per le ipotesi sopra ricordate.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un Comune avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, avente ad oggetto un avviso di accertamento ICI per gli anni 2007/2008, con cui l’ente locale aveva contestato l’omesso pagamento del tributo, riferito ad aree edificabili. In particolare, al contribuente veniva richiesto di versare l’imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2006, anche se il Comune aveva provveduto a ridurre del cinquanta percento la potenzialità edificatoria delle aree edificabili in oggetto. Inoltre, l’ente locale, a seguito del predetto intervento, aveva proceduto alla rivisitazione delle stime, con abbattimento delle relative valutazioni delle aree edificabili in questione. Alle decisioni di modifica operate dall’ente locale non era però seguita un’analoga variazione di valutazione da parte del contribuente.

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