Un Ente deve procedere alla riscossione coattiva, tramite ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative per violazioni al Caodice della Strada tra cui diverse commesse all’inizio del 2017. L'ente chiede se è applicabile la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 68 del d.l. 18/2020 per l’emergenza da Covid-19.
Riscossione
Con la decisione n. 22895 del 21/7/2022 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la notifica dell’atto impositivo a mezzo posta si perfeziona per il contribuente con la ricezione dell’atto mentre per il notificante (il Comune) il procedimento notificatorio produrrà effetto sin dalla consegna dell’atto al servizio postale.
Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate
Si chiede se le sanzioni amministrative diverse dal codice della strada, emesse prima del 2020, possono essere riscosse coattivamente con la nuova procedura prevista dalla legge 160/2019, ovvero con ingiunzione di pagamento, e se è possibile applicare la maggiorazione del 10% semestrale prevista dall’art. 27 della legge n. 689/81.
La riscossione coattiva delle entrate non è un servizio di natura intellettuale, per cui scatta l’obbligo di presentare in sede di gara dei costi della manodopera, a pena di esclusione dalla procedura.
Il recente intervento della Corte di Cassazione, pone in evidenza la necessità, per l’ente impositore, nel caso specifico il Comune, della sussistenza di apposito titolo esecutivo per poter procedere alla riscossione coattiva di entrate di natura patrimoniale.
L’attività di controllo di competenza degli uffici tributi non si deve preoccupare solo di procedere alle verifiche e a notificare l’atto di accertamento che ne deriva quando emerge un’irregolarità, ma deve (o almeno dovrebbe) interessarsi anche della fase delle riscossione coattiva. Ciò perché l’assenza di tale impegno rischia di vanificare tutta la precedente attività di accertamento e contrasto all’evasione.