Negli avvisi di accertamento esecutivi emessi da questo Comune manca il riferimento all’istituto dell’accertamento con adesione. Vorremmo sapere se ciò può costituire causa di illegittimità dello stesso. Si chiede inoltre se è applicabile, all’accertamento con adesione, la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742/1969, cioè se i 31 giorni possono cumularsi o meno con i 90 giorni previsti.
Riscossione
Abbiamo affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) il recupero coattivo di alcuni ruoli riguardanti avvisi di accertamento emessi prima del 2020. Vorremmo sapere se siamo tenuti ad inviare i solleciti di pagamento previsti dalla legge n. 160/2019 oppure se deve provvedere direttamente l’ADER.
Il principio della scissione della notifica costituisce un istituto ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo questo principio il momento della consegna di un atto da notificare è diverso, per notificante e destinatario.
Con la sentenza n. 29343 del 7 ottobre 2022 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui gli operatori postali privati sono legittimati ad effettuare le notifiche a mezzo semplice raccomandata AR (busta bianca) a partire dal 30/4/2021, ma non anche la notifica di atti giudiziari (buste verdi) che comunque non è da ritenersi inesistente ma nulla e quindi sanabile.
Con la sentenza n. 6771 dell’11 ottobre 2022 la Corte di Giustizia di II grado della Campania ha affermato che i termini decadenziali per l’accertamento dell’annualità 2015 scadono il 26 marzo 2021, per effetto della sospensione Covid-19 prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020.
L'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, avendo effetto retroattivo e inficiando fin dall’origine la validità e l’efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione.
Con la sentenza n. 576 del 4 luglio 2022 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha affermato che l’accertamento per omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, emesso a carico di una struttura ricettiva, rientra nella giurisdizione tributaria e non in quella contabile.