Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Definizione agevolata: regolamento entro il 31 marzo

Definizione agevolata: regolamento entro il 31 marzo

Il Punto di S. Zammarchi

Con comunicato dello scorso 10 febbraio, IFEL ha reso noto che, grazie alle modifiche apportate dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, con particolare riferimento al comma 14, dell’articolo 11, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari”, è stato differito il termine per i Comuni per introdurre la definizione agevolata disciplinata, dall’articolo 6-ter del D.L. n. 193/2016.
Il richiamato art. 6-ter è stato riformato con la nuova previsione che fornisce agli enti locali la possibilità di aderire alla cd “rottamazione” delle ingiunzioni di pagamento “entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017», ossia prorogando la scadenza del 1° febbraio al 31 marzo. I Comuni che intendevano avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione ricordata, per permettere ai propri contribuenti di sfruttare norme di favore, potranno così procedere all’introduzione di tali disposizioni, in virtù del nuovo termine fissato.
Grazie al maggior tempo a disposizione i Comuni potranno valutare l’opportunità di introdurre le agevolazioni applicate ex lege ai ruoli emessi da Equitalia S.p.A. e quelli ante riforma disciplinata dal D. L. n. 203/2005.
Adottando le misure di agevolazione, l’ente impositore può, pertanto, prevedere l’esclusione delle sanzioni dovute per le entrate non incassate, presenti negli elenchi relative alle ingiunzioni in fase di riscossione coattiva. In tal modo potranno essere equiparate le posizioni di debito dei contribuenti per i quali sono state emesse ingiunzioni di pagamento, con quelle iscritte a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, regolamentate dall’art. 6 del citato D.L. n.193/2016, per quanto attiene ai “carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”.
Preme rammentare che per i carichi agevolati ex lege è statuito che debbano essere versate:
1. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi,
2. le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica.

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