Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Esenzione IMU per fabbricato abitativo di categoria catastale A3 - Ufficio Tributi

Esenzione IMU per fabbricato abitativo di categoria catastale A3

Il proprietario di un fabbricato abitativo di categoria catastale A3 chiede l’esenzione IMU come rurale strumentale, in quanto alloggio dei dipendenti dell’azienda agricola. In catasto non compare alcuna indicazione in tal senso, nonostante il contribuente abbia esibito la domanda di attribuzione della ruralità. Come va trattato il fabbricato?

L’attribuzione della ruralità risponde a un meccanismo complesso che segue regole contenute in diverse disposizioni normative. Con il dl 201/2011, i fabbricati rurali ritornano nel campo di applicazione delle imposte immobiliari (ad eccezione dei rurali strumentali situati nei Comuni che secondo l’elenco Istat erano classificati montani o parzialmente montani), fino alla nuova disposizione del comma 708 dell’articolo 1 della legge 147/2013, che esclude da IMU i fabbricati rurali strumentali, ma non quelli abitativi. La Tasi resta dovuta nella misura massima dell’1 per mille.
Il meccanismo di riconoscimento della ruralità fu riscritto dal dl 70/2011 articolo 7 comma 2 bis. Quest’ultimo disciplinò l’attribuzione della ruralità, recependo l’orientamento giurisprudenziale che diede rilievo al meccanismo catastale, per cui la risultanza catastale è l’unica che determina il diritto al trattamento agevolato. Il dl 70/2011 disciplinava anche la procedura di richiesta al catasto della ruralità con la possibilità di ottenere la retroattività quinquennale, da presentare entro il 30 settembre 2012. L’attuazione operativa della procedura è stata disciplinata dal dm 26 luglio 2012 che, all’articolo 1, stabilisce “Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D10, è apposta una specifica annotazione”. Completa il decreto ministeriale la circolare dell’Agenzia del territorio, oggi Entrate, n. 3/2012.
La valutazione catastale avviene sulla base delle regole contenute nel dl 557/93 articolo 9, che indica i requisiti di natura sostanziale della ruralità abitativa e della ruralità strumentale.
Ai fini dell’esenzione IMU e aliquota ridotta Tasi rileva solo la ruralità dei fabbricati strumentali e non anche abitativi, che invece continuano a pagare secondo le regole ordinarie.

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