Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 ICI terreni agricoli. Requisiti - Ufficio Tributi

ICI terreni agricoli. Requisiti

Commento alla sentenza n. 13745 del 31 maggio 2017 della Corte di Cassazione, sez. Trib.

Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 9 e 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

a) iscrizione agli appositi elenchi ex Scau;
b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;
d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La prova della sussistenza di tali presupposti e a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr Cass. 16.4.2010, n. 9143).

La disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell’iscrizione agli elenchi ex SCAU; la ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che,ai fini dell’applicazione dell’Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell’obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ha statuito che “la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.

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