La Risoluzione del MEF chiarisce in quali casi è possibile aumentare tariffe e aliquote

Il Punto di S. Zammarchi

Con Risoluzione n. 1/DF del 29 maggio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità di applicare la previsione dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), stante il vincolo posto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Quest’ultima disposizione sancisce l’efficacia dei regolamenti, nonché delle delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali, stabilendo che tali misure di natura tributaria, decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, purché le relative delibere siano approvate entro il termine, fissato dalla normativa statale, per l’approvazione del bilancio di previsione. Quindi anche quando le delibere sono approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, le disposizioni regolamentari, nonché le aliquote e le tariffe, sono applicabili in tale esercizio, se l’approvazione è precedente (o concomitante) alla data, di solito prorogata, di  approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancato rispetto del termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ope legis, come confermato anche dall’orientamento giurisprudenziale che si è ormai consolidato.
A questa regola pone una deroga il richiamato art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, disponendo che i Comuni hanno la possibilità di approvare nuove tariffe ed aliquote, anche in data successiva a quella stabilita per l’approvazione del bilancio di previsione, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Quindi, l’unica possibilità di modifica è consentita, se in tale occasione emerge un accertamento negativo, in relazione al permanere degli equilibri: la modifica delle aliquote e/o tariffe, in genere in aumento, rappresenta lo strumento in grado di ripristinare gli equilibri stessi, per far fronte alla specifica esigenza di bilancio.

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