Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 L’ abitazione principale con residenze diverse - Ufficio Tributi

L’ abitazione principale con residenze diverse

Il Caso di C. Carpenedo

Due coniugi non separati hanno la residenza anagrafica in due case situate in due comuni diversi.
Noi riteniamo che di fatto nell’abitazione situata nel nostro comune, non vi abiti nessuno. I proprietari ritengono che possono avere l’esenzione TASI su tutte e due le case. Come ci dobbiamo comportare?

La definizione di abitazione principale ai fini TASI è quella definita dal DL 201/2011 in materia di IMU. Le disposizioni del comma 13 delineano, all’articolo 2, una serie di requisiti maggiori rispetto a quanto previsto per l’ICI.  Ai sensi del comma 2  Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
I primissimi requisiti da verificare sono quello formale della residenza e quello sostanziale della dimora abituale. La residenza è definita dal codice civile come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo. Concorre ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. 5 febbraio 1985, n. 791).  Tuttavia, va tenuto conto del fatto che la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago (Cass. 12 febbraio 1973, n. 435) né viene meno per aver destinato parte del bene a un uso diverso. Sul punto si richiama una vecchia risoluzione ministeriale del 19 novembre 1993, n. 723 che, esprimendosi in materia di ICI, esplicitamente dichiara come non abbia rilevanza la circostanza che l’immobile sia dato in affitto.  Analogo discorso per la locazione parziale. Sul punto il ministero in materia di IMU,  nella FAQ n. 12 precisa che “… anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie …”.

Continua a leggere la risposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

One thought on “L’ abitazione principale con residenze diverse

  1. Personalmente ritengo che il requisito della dimora abituale cui si ricollega il concetto di residenza possa essere agevolmente verificato sulla base delle utenze ( acqua, luce, gas ) dell’abitazione dove il contribuente dichiara di risiedere. Se si tratta di residenza fittizia, i consumi saranno molto bassi o quasi nulli( L’ufficio Tributi può chiedere al contribuente che presenti copia delle bollette delle vaire tipologie di utenze ) .Se invece l’abitazione è regolarmente locata, è possibile individuare il contratto di locazione nelle banche dati Sister/Siatel. In caso di locazione non registrata, il locatario dovrebbe comunque fare denuncia ai fini TARI ed, eventualmente, chiedere la residenza. Il contribuente residente che si giustifichi dichiarando di essere stato assente dall’abitazione, ne deve fornire prova ( es. contratto di lavoro, separazione di fatto dal coniuge, etc. ).
    Rossano Marchiori

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *