Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 IL Caso - Disciplina dell’obbligo dichiarativo - Ufficio Tributi

IL Caso – Disciplina dell’obbligo dichiarativo

DOMANDA

Un contribuente ha presentato nel 2012 nuova dichiarazione ICI per correggere il valore venale delle aree edificabili rispetto a quello dichiarato nel 2008-20092009-2010-2011, poi sostenendo il diritto al rimborso dell’imposta che emergerebbe dalla nuova dichiarazione rispetto ai valori applicati. E’ emendabile la dichiarazione ICI del contribuente?

RISPOSTA

In materia di tributi locali la disciplina dell’obbligo dichiarativo è contenuta nell’art. 10 del d.lgs n. 504/1992  e oggetto di interpretazione dalla nota sentenza della Cassazione a ss uu 932/2009
L’articolo 10 citato al comma 4 prevede che
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta al sensi dell’articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

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