Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Le misure di tregua fiscale per gli enti locali: La definizione agevolata delle liti pendenti - Ufficio Tributi

Le misure di tregua fiscale per gli enti locali: La definizione agevolata delle liti pendenti

di Giuseppe Debenedetto

Tra le altre misure di c.d. tregua fiscale la legge di bilancio 2023 prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), con percentuali che variano a seconda dell’esito del giudizio. In particolare, con riferimento alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e quelle per le quali sono intervenute sentenze non ancora definitive alla predetta data, il contribuente che vuole aderire alla definizione deve versare un importo pari al 90% del valore della controversia, se il ricorso è stato notificato ed iscritto nel primo grado e non ancora deciso; al 100% dello stesso, se è intervenuta una sentenza nell’ultimo grado di giudizio sfavorevole al contribuente; al 40% se la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non è ancora definitiva; al 15% se la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente non è ancora definitiva; al 5% se è pendente il ricorso in Cassazione e l’amministrazione finanziaria risulti soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio.

Il comma 205 della legge 197/2022 demanda a ciascun ente territoriale la facoltà di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie, mediante l’adozione entro il 31 marzo 2023 di apposito regolamento comunale, quindi di competenza consiliare.

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.lgs. 546/1992, e quindi corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, rimangono pertanto escluse le controversie relative al soppresso canone di occupazione di suolo pubblico, al CUP e alla tariffa rifiuti corrispettiva.

Per quanto riguarda gli atti definibili, si rileva che l’art. 6 del d.l. 119/2018 (precedente definizione agevolata delle liti fiscali) faceva riferimento agli “atti impositivi”, mentre nella legge di bilancio 2023 si fa solo riferimento alla giurisdizione tributaria, definizione omnicomprensiva che induce a ritenere che sia definibile qualsiasi controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, ivi compresa quella relativa agli avvisi bonari Tari. Si ritiene inoltre che siano definibili tutte le controversie riguardanti le ingiunzioni di pagamento, che vedono come parte il Comune oppure la società in house comunale o il concessionario privato di cui all’art. 53, d.lgs. 446/1997, in quanto questi possono essere considerati, ai sensi del comma 205, enti strumentali del Comune.

Le controversie definibili sono quelle in cui è parte l’ente territoriale o un suo ente strumentale (co. 205), con ciò intendendosi il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari, di cui all’art. 53 del d.lgs. 446/1997, ovvero la società in house del Comune che risulta affidataria dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 52, co. 5, del d.lgs. 446/1997.

Le controversie possono essere definite “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione (co. 186). La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato (co. 195). L’adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell’imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall’esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.

Il regolamento comunale dovrà obbligatoriamente attenersi alle stesse previsioni, non essendo possibile ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa, salvo limitati margini di manovra sugli aspetti strettamente procedurali (modello domanda, modalità di pagamento, ecc.).

Nelle more della decisione del Comune circa l’applicazione della definizione in questione anche alle proprie controversie, si ritiene che il contribuente possa legittimamente avanzare richiesta di sospensione della controversia, nell’ipotesi in cui sia stata fissata udienza.

Anche in questo caso occorre fare un’analisi del contenzioso pendente per capire se è conveniente per l’Ente aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali, specie se ci sono diversi ricorsi in primo grado non ancora decisi e se in proporzione alle liti pendenti ci sono diversi ricorsi già decisi in primo grado con esito sfavorevole all’Ente e per i quali si teme un ulteriore esito sfavorevole in secondo grado (eventualmente supportato da un cambio di giurisprudenza di vertice).

Per completezza espositiva va evidenziato che i commi 206 e 213 prevedono “in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205”, la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 2016 a 212) e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (commi da 213 a 218), senza però contenere un’espressa previsione (analogamente a quanto invece dispone il comma 205 per la definizione agevolata delle liti fiscali) che consente agli enti locali di aderire tramite apposito provvedimento avente natura regolamentare.

Sono sorti quindi dubbi sull’applicazione di tali fattispecie “alternative” alle controversie comunali,  risolti ora dalla legge di conversione del D.L. 198/2022 che prevede espressamente per gli enti territoriali la possibilità di applicare, in alternativa alla definizione agevolata delle liti fiscali (c. 186-205), la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (c. 206-2012) oppure la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (c. 213-218), mutuando nel regolamento comunale le disposizioni recate nella normativa statale, sempre entro il termine del 31 marzo 2023.

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