Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 TARI - Detassazione magazzini - Ufficio Tributi

TARI – Detassazione magazzini

Il Caso di C. Carpenedo

Una ditta che produce rifiuti speciali chiede l’esenzione sui magazzini ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della Legge 147/2013. Non è ancora chiara la tipologia di rifiuto prodotta, se sia speciale non assimilabile oppure speciale assimilato. In ogni caso, il dubbio che si pone è relativo al requisito che porta all’applicazione del comma 649: riguarda solo i rifiuti non assimilabili oppure anche quelli speciali per quantità? I magazzini eventualmente da escludere sono tutti quelli collegati al ciclo produttivo compresi quelli di deposito delle merci?

Nel corso del 2014 la Tassa sui rifiuti è stata interessata a peculiari interventi normativi. Tra questi, di rilievo le norme contenute nel comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013

Legge 147/2013 articolo 1 comma 649

  1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette atti-vita’ produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al con-ferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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