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TIA dovuta sui locali adibiti alla vendita di prodotti agricoli

La Corte di Cassazione pubblica la sentenza n. 18498/2017 in cui specifica che per i rifiuti provenienti dalle attività agricole è fondamentale indagare sulle norme inserite nei regolamenti comunali posto che le attività agricole non godono di discipline speciali di favore ai fini della tassa rifiuti.

Nel caso trattato, l’articolo 15 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 13 del 21 marzo 2006 prevede che rientrano nel regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita e all’esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) in cui sia permesso l’accesso al pubblico, mentre sono esclusi dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all’attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.

La CTR, nell’escludere l’assoggettabilità alla TIA per il periodo dal 2006 al 2008 dei locali adibiti a serra e a commercializzazione dei prodotti agricoli, non ha fatto corretta applicazione delle norme regolamentari testé enunciate poiché avrebbe dovuto escludere dal regime tariffario solamente le aree adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature e materiali. Con riguardo, invece, ai locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola avrebbe dovuto affermare l’inclusione nel regime tariffario.

LEGGI LA SENTENZA della Corte di Cassazione, 26.7.2017, n. 18498

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