Immobili dell'Aler non esenti dalla Tasi. L'insieme degli alloggi Aler con destinazione Erp non coincide con gli alloggi sociali
Tasi
Con la decisione n. 25229 del 24/8/2022 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la riduzione ad un terzo della tariffa Tarsu prevista per le attività di carattere stagionale è applicabile solo se il Comune ha deciso di introdurla con proprio regolamento.
Gli immobili esentati dall’imposta municipale propria erano stati assoggettati a TASI, prevedendo la possibilità per i Comuni di applicare la cosiddetta “maggiorazione” TASI, pari allo 0,80 per mille, con la soppressione di questa tassa, incorporata nell’IMU, mantengono tale facoltà con la possibilità di aumentare l’aliquota massima dell’IMU, riservandola ai Comuni che già in precedenza si erano avvalsi della potestà di applicare detta maggiorazione ai fini TASI.
L'attività di accertamento da condurre in ambito TASI, rispecchia per molti aspetti il tributo IMU, differenziandosi da quest’ultimo per la presenza dell’occupante e la disapplicazione sui terreni agricoli.
Lulteriore proroga del termine per la deliberazione dei bilanci preventivi dei Comuni, decisa in Conferenza Stato Città, porterà ad una nuova scadenza che pare fissata al 30 luglio