Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.1/DF del 23/06/2014 avente ad oggetto “Tributo servizi indivisibili (TASI) – Imposta municipale propria (IMU) – Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo – Art.10 della legge 27 luglio 2000, n.212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente” stabilisce la discrezionalità dei comuni nel definire un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
TASI – Sanzioni a discrezione dei comuni
Leggi anche
Accrual, riclassificazioni del piano dei conti e rettifiche contabili nel passaggio al nuovo sistema economico-patrimoniale
Molte poste presenti nei bilanci degli Enti locali devono essere reinterpretate per risultare coeren…
18/03/26
Ristrutturazione edilizia: i nuovi confini della demolizione e ricostruzione
La giurisprudenza ridisegna le regole del gioco tra libertà progettuale e neutralità morfologica. Pe…
18/03/26
Tributi locali, no alla transazione fiscale nei concordati liquidatori
Corte dei conti Toscana: i Comuni non possono rinunciare a sanzioni e interessi IMU e TASI in sede d…
18/03/26
PNRR, scadenze a tappe fra giugno e agosto per la fine dei lavori
Da Palazzo Chigi e Mef le istruzioni sul rush finale del Piano: il termine intermedio del 31 marzo n…
17/03/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento