Nella delibera n. 218 del 30 maggio 2013, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ha espresso il proprio parere su un quesito posto da un comune, concernente le modalità di utilizzo delle maggiori entrate accertate, derivanti dal ruolo ordinario della TARSU per l’anno 2012 ed eccedenti la spesa impegnata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sempre relativamente all’esercizio finanziario 2012.
Leventuale eccedenza di gettito della TARSU non può essere computata in diminuzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
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