La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui disciplina la competenza delle Ctp, radicandola in base alla sede dell’ufficio delle Entrate o del Territorio, dell’ente locale o del concessionario di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia. Secondo la Consulta “lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione o comunque a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale“
Competente la CTP dove ha sede l’ente locale concedente
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui disciplina la competenza delle CTP, radicandola in base alla sede dell’ufficio delle Entrate o del Territorio, dell’ente locale o del concessionario di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia.
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