La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui disciplina la competenza delle Ctp, radicandola in base alla sede dell’ufficio delle Entrate o del Territorio, dell’ente locale o del concessionario di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia. Secondo la Consulta “lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione o comunque a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale“
Competente la CTP dove ha sede l’ente locale concedente
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui disciplina la competenza delle CTP, radicandola in base alla sede dell’ufficio delle Entrate o del Territorio, dell’ente locale o del concessionario di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia.
Leggi anche
Il ministro virtuale albanese incaricato di raccogliere le prove di corruzione è stato travolto dalle polemiche
Il ministro virtuale albanese incaricato di raccogliere le prove di corruzione è stato travolto dall…
Tornano bonus giovani e Zes
Nel milleproroghe assunzioni agevolate al 70% fino al 30 aprile. Ok alle assemblee societarie in mod…
Milleproroghe 2026, via libera alle proroghe per Comuni e Città metropolitane
Opere medie, TARI, vice segretari e RENTRI: le principali novità del DL 200/2025 dopo il passaggio a…
Corte dei conti, scontro sulla separazione della carriere
Si riaccende il confronto sulla riforma della Corte dei conti (legge 1/2026). All’inaugurazione dell…

Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento