L’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 ha parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, solo con riferimento alle imposte indirette e alla materia creditizia. Ne consegue che tale parificazione non può riguardare l’ICI, non potendo essere concessa al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, e ciò perché la previsione del beneficio oggetto della lite costituisce una eccezione al regime fiscale ordinario.
LEGGI L’ORDINANZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento