La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria con ordinanza del 23/9/2020 (e decreto correttivo del 9/3/2021) ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell’IMU nella parte in cui esclude l’esonero dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali.
Per la CTR Liguria l’opzione interpretativa che avrebbe consentito la concessione della doppia esenzione per due immobili siti in comuni diversi viene oggi preclusa da due recenti ordinanze della Cassazione nn. 4166/2020 e 4170/2020, che – pur avendo a oggetto un accertamento IMU – necessariamente estendono il loro effetto anche alla precedente imposta in quanto espressamente richiamano precedenti arresti giurisprudenziali in materia ICI (Cassazione n. 14389/2010, n. 20368/2018, n. 5314 e altri).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo richiamata come consolidata nel decennio precedente, costituisce ormai orientamento nomofilattico di legittimità tale da con figurare «diritto vivente», tanto da annullare ogni difforme spazio interpretativo, oltre quello enunciato da ultimo dalla Cassazione per cui l’agevolazione dell’imposta è preclusa per entrambi i coniugi, non legalmente separati, per il solo fatto di avere residenza e dimora abituale in diversi comuni (in logica conseguenza della carenza per ciascuno di una propria «abitazione principale»).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento