Niente forza maggiore per i mancati pagamenti se manca un evento oggettivamente inevitabile

27 November 2025
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La Corte Cassazione, (Sez. V), con l’ordinanza del 27 ottobre 2025, n. 28509 torna sul tema dell’omesso pagamento dei tributi e delle condizioni che consentono al contribuente di invocare la forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità. L’Agenzia delle Entrate, in una nota del 21 novembre, ha sintetizzato i passaggi chiave della pronuncia, che conferma un orientamento improntato alla massima rigorosità: l’esimente opera solo in presenza di eventi straordinari, imprevedibili e inevitabili, accompagnati da comportamenti diligenti da parte del contribuente.

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Forza maggiore: servono un evento esterno anomalo e un comportamento diligente

La Corte ricorda che la nozione di forza maggiore, ai fini tributari, è costruita su un doppio requisito:
Elemento oggettivo: la presenza di circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore, tali da rendere impossibile l’adempimento;
Elemento soggettivo: l’obbligo per il contribuente di attivarsi per prevenire o contenere gli effetti dell’evento, adottando tutte le misure ragionevolmente esigibili, purché non comportino sacrifici sproporzionati.
La sussistenza di tali condizioni – chiarisce la Cassazione – deve essere verificata caso per caso dal giudice, attraverso un’analisi approfondita di circostanze e condotta del contribuente. L’esimente, dunque, non opera automaticamente e richiede un accertamento puntuale della inevitabilità dell’inadempimento.

Niente esonero per crisi di liquidità o impedimenti personali

Richiamando precedenti consolidati, la Corte ribadisce che alcune situazioni – pur rilevanti sul piano umano o gestionale – non integrano la forza maggiore. In particolare:
La temporanea mancanza di liquidità non costituisce un evento estraneo e imprevedibile, ma un rischio fisiologico dell’attività economica; pertanto, non giustifica l’omesso versamento.
Lo stato di latitanza o gli arresti domiciliari del contribuente non rientrano tra le ipotesi riconducibili alla scriminante: si tratta di condizioni derivanti da condotte personali e non di eventi oggettivamente inevitabili.
La Cassazione conferma così che l’esimente non può essere utilizzata per colmare carenze organizzative, difficoltà finanziarie o impedimenti soggettivi, ma solo in presenza di cause davvero eccezionali, tali da rendere materialmente impossibile adempiere.

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