Notifica cartacea anziché Pec: nullità sanabile, non inesistenza

Focus Corte di Cassazione, (Sez. V.), con l’ordinanza del 30 gennaio 2026, n. 34771

25 Febbraio 2026
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La Corte di Cassazione, (Sez. V.), con l’ordinanza del 30 gennaio 2026, n. 34771 chiarisce un principio rilevante in materia di notificazioni tributarie: la notifica effettuata in forma cartacea, anziché tramite posta elettronica certificata (Pec), integra una nullità e non un’inesistenza dell’atto. Il vizio è sanabile se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

Indice

Nullità vs inesistenza: la distinzione

La Suprema Corte ribadisce che la categoria dell’inesistenza ha carattere residuale e riguarda il cosiddetto “non atto”, ossia una situazione in cui manchino elementi essenziali tali da impedire qualsiasi riconoscibilità giuridica dell’atto.
Diversamente, la notifica eseguita con modalità tradizionali, pur in violazione della previsione normativa che impone l’uso della Pec, conserva i requisiti minimi per essere qualificata come atto giuridico, risultando quindi affetta da nullità, non da inesistenza.

Il principio del raggiungimento dello scopo

Elemento decisivo è il principio del raggiungimento dello scopo, previsto dall’ordinamento processuale.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva effettuato pagamenti parziali in relazione alla cartella ricevuta: comportamento che dimostrava la piena conoscenza dell’atto e del suo contenuto.
Tale circostanza ha condotto la Corte a ritenere sanato il vizio di notifica, in quanto la finalità dell’atto – portare a conoscenza del destinatario la pretesa tributaria – era stata comunque raggiunta.

Implicazioni operative

La decisione offre un orientamento chiaro sia per l’amministrazione finanziaria sia per i contribuenti:
la violazione delle modalità telematiche obbligatorie non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto;
la nullità può essere sanata se vi è prova della conoscenza effettiva;
comportamenti concludenti, come il pagamento (anche parziale), possono integrare tale prova.
La sentenza n. 34771/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a privilegiare la sostanza sulla forma, limitando l’area dell’inesistenza ai soli casi estremi e rafforzando la stabilità degli atti tributari.

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