di SILVANA SIDDI (dal Sole 24 Ore)
L’affidamento straordinario “diretto” dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, non ponendosi in contrasto con l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, può essere disposto al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio da parte del gestore uscente e consente di assicurare le esigenze delle comunità di riferimento e la soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questo è quanto enunciato con sentenza del TAR per l’Abruzzo, sez. I, Pescara, n. 287/2026.
Il fatto
Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale volto all’acquisto di una quota di una società partecipata, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la stazione appaltante procedeva all’affidamento diretto del servizio a favore della suddetta società per un periodo di due mesi, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Il gestore uscente, in proroga, non concorde con la scelta dell’Amministrazione, ricorreva dinnanzi al Tar competente lamentando l’illegittimità della scelta di affidare in via diretta il servizio in questione alla società partecipata, in quanto le avrebbe impedito di poter partecipare alla gara pubblica per l’acquisizione del servizio pubblico essenziale «che ha gestito e gestisce con comprovata efficienza». In particolare, l’affidamento diretto a favore della società partecipata violerebbe l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 che individua i modelli tipici per la gestione dei servizi pubblici locali, sicché l’affidamento sarebbe dovuto avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica da svolgersi secondo la disciplina in materia dei contratti pubblici.
La decisione
Il d.lgs. n. 201/2022, emanato in conformità agli impegni assunti nel Pnrr e in attuazione della legge n. 118/2022, ha la finalità di operare un riordino della disciplina dei servizi pubblici di interesse economico a livello locale, nonché di rafforzare il principio della concorrenza e garantire la qualità dei servizi mediante disposizioni che integrano le normative di settore. L’art. 14 del decreto citato individua le diverse modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, affidamento a società in house, affidamento a società miste e gestione in economica) e ne disciplina le cosiddette “modalità ordinarie” di affidamento, non limitando il potere discrezionale dell’ente locale di procedere ad affidamenti diretti, purché adeguatamente motivati in ragione dell’urgenza e della temporaneità dell’affidamento, in base alla normativa posta dal codice dei contratti pubblici. Pertanto, l’affidamento straordinario può essere disposto al fine esclusivo di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio, nelle more dell’affidamento, secondo uno dei modelli gestionali indicati nella norma.
Secondo il Collegio, quindi, la disciplina specifica dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica va letta e interpretata in combinato disposto con la normativa generale sugli appalti che contempla la possibilità di procedere all’affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. È opportuno ricordare, al riguardo, altresì, che l’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023 afferma il principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono, in base alla loro autonomia, nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell’Unione europea, di organizzare l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso tre modelli fra di loro alternativi: autoproduzione, esternalizzazione, cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha agito correttamente in quanto, al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, ha adeguatamente motivato la propria scelta sia in relazione alla volontà di voler affidare a regime il servizio secondo il modello dell’in house providing, sia in relazione alla necessità di affidare in via diretta il servizio alla società partecipata nelle more della definizione dell’iter procedurale volto all’acquisizione delle quote per il successivo affidamento alla medesima del servizio. La soluzione scelta, ad avviso del Collegio, non si pone neppure in contrasto con l’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 in quanto l’affidamento a favore della società partecipata è avvenuto, non sul presupposto che la stessa fosse una società in house dell’ente, ma in ragione del fatto che la suddetta società fosse un soggetto terzo operante nel settore che si è resa disponibile a gestire nell’immediatezza il servizio di igiene urbana in via del tutto provvisoria. Accertata la scadenza definitiva del contratto stipulato con il gestore uscente, termine stabilito a seguito di rinnovo e proroga tecnica, non ulteriormente prorogabile, l’Amministrazione ha giustamente disposto l’affidamento diretto del servizio in via del tutto temporanea alla società partecipata. Ciò non è in contrasto con la legge regionale dell’Abruzzo n. 36/2013 e con il d.lgs. n. 152/2006 i quali non prevedono una prosecuzione sine die delle gestioni in corso e in quanto una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi e le regole in materia dei contratti pubblici. Pertanto il ricorso è stato respinto.
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 giugno 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Servizi locali, il TAR salva l’affidamento ponte verso la gestione in house
Via libera al contratto temporaneo disposto nelle more dell’acquisizione delle quote della società partecipata destinata a gestire il servizio a regime
Il Sole 24 Ore
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